Diritto alle ferie, durata e godimento: cosa dice la legge?


diritto alle ferie

Il diritto alle ferie è sancito costituzionalmente con l’articolo 36 della Costituzione italiana. “È un diritto irrinunciabile del lavoratore e il datore di lavoro non può negargli tale diritto sempre nell’organizzazione dell’attività in modo di consentire l’esercizio delle ferie retribuite” spiega l’avvocato Lucia Tuccitto, titolare dello Studio Legale Tuccitto.

L’articolo 2109 del codice civile prevede, infatti, ferie retribuite in misura fissata dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro. Il momento di godimento delle ferie deve essere stabilito dal datore di lavoro tenendo conto anche delle esigenze dell’impresa oltre che degli interessi del datore di lavoro.

Lucia Tuccitto, titolare dello Studio Legale Tuccitto. Foto Brunella Bonaccorsi

Più recentemente, è intervenuto l’ art. 10 del D.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 – modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d) del D.lgs. 19 luglio 2004, n. 213 -, di attuazione organica alla direttiva 93/104/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha dettato le modalità applicative in tema di maturazione e di fruizione delle ferie.

Il lavoratore in generale, ha diritto a quattro settimane di ferie all’anno e, di queste, due devono essere godute nello stesso anno di maturazione e una dietro l’altra. Le altre due settimane, invece, possono essere godute dal lavoratore nel corso dei 18 mesi successivi all’anno di maturazione.

È obbligo del datore di lavoro, inoltre, comunicare al lavoratore, quanto prima, il periodo stabilito per il godimento delle ferie retribuite che non possono essere computate nel periodo di preavviso.

Quindi il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie retribuite che gli consenta il recupero delle energie psico-fisiche e per tutelare la valorizzazione dei suoi interessi e dei suoi tempi di vita. Tale periodo deve essere almeno di 2 settimane nell’anno di maturazione. Le ferie devono essere consecutive su richiesta del lavoratore.

È possibile il pagamento delle ferie non godute?

“Ribadiamo che la fruizione è un diritto irrinunciabile, pertanto è vietato monetizzazione ferie non godute. – risponde l’avvocato Tuccitto – Qualsiasi patto contrario è perciò nullo e la violazione delle disposizioni è punita con la sanzione amministrativa. Tuttavia le ferie possono essere monetizzate al termine del rapporto di lavoro. Infatti vi saranno delle ferie non godute che possono essere pagate e sulle quali si dovranno altresì pagare i contributi. Il periodo di ferie del lavoratore può essere interrotto per determinate cause o per sovrapporsi ad altri eventi come ad esempio la malattia; dobbiamo distinguere alcuni casi: malattia insorta prima dell’inizio delle ferie e malattia sopravvenuta”.

 

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