Comunione dei beni, come funziona la convocazione condominiale


condominio

Oggi, l’amministratore di condominio è una figura professionale a tutti gli effetti, che ha una solida formazione alle spalle e che si trova a dover affrontare spesso situazioni delicate. Rappresenta quindi quasi una sorta di “manager” di un condominio.

Per questo motivo, il professionista necessita di un supporto che possa aiutarlo a organizzare al meglio il proprio lavoro e ad evitare di commettere irregolarità. Ne è un valido esempio il software per il condominio Danea Domustudio, che può gestire in modo centralizzato gli aspetti collegati all’amministrazione di un condominio, tra cui anche l’invio delle comunicazioni.

A tal proposito, uno dei problemi più ardui per un amministratore di condominio è capire come gestire i rapporti tra i condòmini e come affrontare alcune situazioni delicate che si possono verificare in sede di assemblea. Al momento dell’invio di una comunicazione relativa a un’assemblea condominiale, infatti, è per esempio possibile che il professionista si ritrovi davanti a due coniugi separati con regime di comunione dei beni: come funziona in tal caso la convocazione in assemblea condominiale?

In base alle norme del Codice civile, entrambi i coniugi comproprietari dell’immobile devono ricevere la convocazione per le assemblee condominiali, poiché entrambi ne hanno il diritto e la convocazione deve giungere a tutti e due separatamente. Tale normativa può essere mitigata nel caso in cui tra i due intercorra un rapporto di fiducia e, convocato uno dei due coniugi, si ritenga con certezza che questi possa informare successivamente l’altro della convocazione stessa.

L’amministratore di condominio però, per evitare di incorrere in eventuali irregolarità e nelle conseguenti sanzioni, è esortato a usare prudenza e a inviare direttamente lui stesso la convocazione a entrambi i coniugi, personalmente o per via telematica.

Esistono però alcuni casi in cui il professionista non deve tenere conto della comunione dei beni. Innanzitutto, per quei beni di cui uno dei due coniugi era proprietario ancor prima del matrimonio o per quelli acquisiti anche in seguito alle nozze ma per donazione o successione.

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