Novità legge 104: sede di lavoro più vicina per chi assiste un disabile


Legge 104

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, si è espressa, nell’ordinanza n. 6150/2019, sulla legge 104 e sul diritto del caregiver al trasferimento. “Secondo la sentenza il lavoratore che assiste un familiare disabile, ai sensi della L. n. 104/1992 (c.d. caregiver), avrà diritto al trasferimento in una sede più vicina al domicilio dell’assistito. La possibilità di scegliere di lavorare più vicino al familiare da assistere, infatti, non vale solo all’inizio, ma anche durante lo svolgimento del rapporto di lavoro e a seguito di domanda di trasferimento” spiega l’avvocato Lucia Tuccitto, titolare dello studio Tuccitto.

avvocato Lucia Tuccitto (foto di Brunella Bonaccorsi)
Avvocato Lucia Tuccitto (foto di Brunella Bonaccorsi)

Per la Suprema Corte, dunque, la scelta di una sede di lavoro più vicina al familiare da assistere è consentita non solo all’inizio, ma anche durante lo svolgimento del rapporto di lavoro.

Avvocato, iniziamo con un quadro generale. Ci spieghi meglio in cosa consiste la legge 104.

“Si tratta di una legge del 1992 che ha subito modifiche e integrazioni. La legge 104 favorisce lo scopo di permettere ai lavoratori dipendenti di assentarsi dal lavoro per assistere un familiare malato o con disabilità. Lo stesso può fare il lavoratore disabile che abbia avuto riconosciuta la disabilità. Oltre ai soggetti che necessitano di particolari riposi e cure, le altre categorie per le quali è stata pensata la legge 104 sono le seguenti: genitori e partner”.

Chi rientra in questa ultima categoria?

“Rientrano in questa categoria non solo il marito o la moglie regolarmente coniugati. Dal 2016 la legge ha parificato anche le unioni civili. Familiari, fino al 2° grado di parentela o parenti fino al 3° grado nel caso in cui i genitori o il partner della persona con disabilità abbiano compiuto 65 anni di età”.

Quali i requisiti per accedervi?

 “Possono presentare domanda all’Inps per ottenere il riconoscimento della legge 104 i lavoratori dipendenti (full time e part time) pubblici e privati di imprese dello Stato, di Enti pubblici e Enti locali privatizzati”.

Qual è l’iter?

“In primo luogo, si dovrà richiedere un certificato del medico di base, dal quale emerga la sussistenza della disabilità; l’attestazione, detta certificato SS3, dovrà essere inoltrata direttamente dal medico all’Inps, in modalità telematica; l’interessato, entro 30 giorni, dovrà inviare domanda all’Inps per il riconoscimento dell’handicap; il termine è perentorio, poiché dopo 30 giorni il certificato medico scade e deve essere rifatto. La procedura è unica per il riconoscimento sia d’invalidità, che d’inabilità, o di handicap. Successivamente l’Inps comunicherà la data e l’orario della visita”.

Chi ne è escluso?

“Esistono alcune categorie di lavoratori che non hanno la possibilità di usufruire della legge 104. Si tratta di lavoratori autonomi, parasubordinati o a domicilio; addetti ai lavori domestici e familiari, e lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata”.

Quali, al di là di questa sentenza, le facilitazioni per chi assiste un disabile?

“Il possesso dell’handicap con connotazione di gravità, di per sé, non dà diritto a una pensione, ma dà diritto alle seguenti agevolazioni, per il disabile, o per i familiari che lo assistono:

  • permessi lavorativi retribuiti, pari a 3 giorni al mese, frazionabili anche in modalità oraria;
  • rifiuto al trasferimento e al lavoro notturno;
  • priorità di scelta nella sede, se dipendente pubblico;
  • congedo straordinario retribuito, per un massimo di due anni nella vita lavorativa;
  • agevolazioni fiscali per l’acquisto di sussidi ed attrezzature,  per le spese mediche e di assistenza specifica”.

 

Articolo Precedente Andrea Camilleri ricoverato d'urgenza a Roma
Articolo Successivo SOS Reti fantasma. I cacciatori che salvano il mare

2 Commenti

  1. Federica
    15 gennaio 2020
    Rispondi

    Buongiorno, vorrei un consulto se possibile e dopo valuto se approfondire la questione o meno, sono stata assunta presso il ministero della giustizia a Roma sono in attesa di firmare il contratto di assunzione, sono una persona disabile sorda in possesso della legge 104/92 comma 3, divorziata e con una figlia minorenne anche lei disabile sorda in possesso della legge 104/92 comma 3. io e mia figlia siamo residenti a Catania, posso chiedere l’assegnazione di prima permanenza direttamente a Catania anzichè a Roma per ricongiumento familiare per assistere mia figlia di 14 anni che frequenta la scuola superiore ? in attesa di un Vs riscontro porgo cordiali saluti

    • 27 gennaio 2020
      Rispondi

      Buongiorno,
      può contattare l’avvocata Lucia Tuccitto e chiedere info utili direttamente a lei.
      La cerchi nella pagina facebook Studio legale Tuccitto.

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *